Il condominio, anche se non produce reddito, è un sostituto d'imposta: quando paga un fornitore per lavori o servizi deve trattenere una ritenuta, versarla allo Stato e certificarla. Sbagliare le scadenze significa sanzioni. Ecco il calendario completo.
La ritenuta d'acconto del condominio
Sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, il condominio applica una ritenuta d'acconto del 4% (art. 25-ter del DPR 600/1973). Riguarda tipicamente imprese di pulizie, manutentori, ditte edili, giardinieri.
Attenzione al tipo di prestazione
La ritenuta del 4% si applica ai corrispettivi per appalti di opere e servizi, non ai compensi dei professionisti (che seguono la ritenuta ordinaria del 20%) né alle forniture di soli beni.
Il versamento con F24
La ritenuta si versa con modello F24, usando i codici tributo dedicati:
- 1019: ritenute su corrispettivi a soggetti IRPEF (ditte individuali, persone fisiche).
- 1020: ritenute su corrispettivi a soggetti IRES (società).
Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Esiste però una soglia di cumulo: se le ritenute operate non raggiungono 500 euro, il versamento può essere rinviato, ma va comunque eseguito entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.
Omesso o tardivo versamento
L'omesso versamento è sanzionato. Si può rimediare con il ravvedimento operoso, versando l'imposta con una sanzione ridotta e gli interessi legali: tanto più bassa quanto prima ci si regolarizza.
La Certificazione Unica (CU)
Ogni anno il condominio, come sostituto, rilascia al fornitore la Certificazione Unica che attesta i corrispettivi pagati e le ritenute operate nell'anno precedente, e la trasmette all'Agenzia delle Entrate. La scadenza ordinaria è il 16 marzo.
Il modello 770
Il 770 è la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta: riepiloga tutte le ritenute operate e versate nell'anno. Si presenta in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
Il calendario in sintesi
- Entro il 16 del mese successivo: versamento F24 delle ritenute (salvo cumulo sotto i 500 euro).
- 16 marzo: trasmissione e consegna della Certificazione Unica.
- 16 giugno e 16 dicembre: versamento delle ritenute non ancora versate per effetto della soglia di cumulo.
- 31 ottobre: presentazione del modello 770.
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